Coordinatore sicurezza cantieri
La Spezia – Massa Carrara – Lucca e Versilia
Redazione di PSC (Piani di sicurezza e coordinamento) e incarichi di coordinatore per la sicurezza
Incarichi di coordinatore sicurezza nei cantieri
Coordinatore sicurezza a La Spezia, Massa Carrara, Versilia
L’attuale normativa nazionale e regionale prevede l’obbligo, per alcune tipologie di cantieri edili, della nomina da parte del committente dei lavori di un coordinatore per la progettazione e/o di un coordinatore per l’esecuzione delle opere.
L’architetto Grassi, nelle province di La Spezia, Massa Carrara, Versilia e Lucca assume incarichi di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione.
L’architetto è abilitato all’esecuzione dell’attività di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione a seguito di corso di formazione di 120 ore frequentato nel 1997 e da successivi aggiornamenti quinquennali di 40 ore.
Foto sopra: un cantiere con diverse aree di lavoro, da una parte l’esecuzione di uno scavo per la realizzazione di fondazioni per scale di emergenza, dall’altra un’area delimitata a servizio del cantiere di ristrutturazione interna del fabbricato.
Normativa di riferimento in materia di sicurezza nei cantieri
La norma di riferimento nazionale in tema di sicurezza nei cantieri temporanei, quali i cantieri edili, è rappresentata dal “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
La parte che tratta i cantieri edili è contenuta nel Titolo IV della Legge denominato “Cantieri temporanei o mobili”.
Ulteriori norme sulla sicurezza sono contenute nelle leggi e regolamenti regionali, comunali e per quanto riguarda i lavori pubblici nel Codice dei contratti publici. Tutte le suddette norme hanno subito nel corso degli anni continue modifiche ed integrazioni.
Foto sopra: l’organizzazione dei servizi di cantiere fa parte dei compiti del coordinatore per la progettazione che dovrà prevederli all’interno del Piano di Sicurezza e coordinamento.
Nomina dei coordinatori per la progettazione ed esecuzione
La nomina dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori è un obbligo del committente di lavori edili contenuto nell’Art. 90 del D.Lgs 81/2008. L’articolo riporta i seguenti passi essenziali (Stralcio del testo):
“ 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzave, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
(…)
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. (…)”
Foto sopra: lavorazioni all’interno del cantiere edili possono interferire tra di loro. In questo caso una pompa per calcestruzzo e una gru a torre. Compito del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione è di evitare i rischi connessi alle lavorazioni interferenti.
Foto sopra: impianto elettrico e quadro di cantiere devono essere eseguiti e mantenuti a regola d’arte per evitare pericoli per i lavoratori.
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